Maggio del 2023
Data selezionata: 31.05.2023
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statuto maggio 2019


Statuto sociale Organizzazione culturale di volontariato PAPILLON odv
(Adeguato alle norme del D.Lgs. 117/2017 ed Approvato dall'Assemblea Soci il 20 maggio2019)
TITOLO I
Art. 1 Denominazione e sede
È costituita l’Associazione denominata “PAPILLON ODV”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460) L’Associazione ha sede in Mantova (MN), Viale Lombardia, 16/A
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dall’Assemblea Soci con le modalità previste dall’art. 22 del presente Statuto.
Art. 2. L ’Associazione è cost ituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, si basa sulle norme del presente statuto ispirate ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. L’Associazione senza fini di lucro e ispirata ai principi della solidarietà, si riconosce nello spirito istitutivo delle associazioni del volontariato di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Art. 3. Efficacia dello Statuto - Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione e costituisce regola fond amentale di compor tamento de ll’Associazione stessa.
Art. 4. Interpretazione dello Statuto - Il presente Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.
TITOLO II
Art. 5. Finalità de ll’Associazione - L’Associazione è libera, aconfessionale e apartitica, non persegue scopi di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione umana e la solidarietà sociale . Essa si config ura come associ azione di volonta ri che svo lgono il proprio impegno gratuito nell’ambito degli scopi sociali.
Art. 6 Scopi e attività - L’Associazione si propone di realizzare lo sviluppo di forme di autogestione per la promozione umana di tutte le fasce sociali del territ orio e promuover e le più a mpie forme di solidarietà sociale.
A titolo meramente esemplificativo per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto, l’Associazione potrà:
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalen te, le attività di interesse generale rappresentata da:
− educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
− orga nizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontaria to e delle attività di interesse generale di cui al presen te articolo;
− beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di att ività di interes se general e a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
In particolare, l’Associazione si propone di:
− creare una sua struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione ed apprendimento culturale equilibrato;
− istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, concorsi, spettacoli, corsi e seminar i a contenuto didattico divulgativo;
− fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni ed esperienze tra colo-ornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni ed esperienze tra colo-ro chro che si occue si occupanopano di cultura;di cultura;
− stabilire contatti extraterritoriali con Enti ed Organizzazioni operanti nell’ambito di scopi analoghi;
− promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative, sempre e comunque nell’ambito della proprlla propria attività istituzionale;
− provvedere alla cessione, per corrispondenza e non, di beni e servizi che la stessa dovesse produrre o acquisire nell’ambito della propria attività istituzionale, sempre nel limite dei costi specifici sostenuti.
L’Associ’Associazione potrà ricercare e dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo delle proprie iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere la più ampia autonomia nei confronti di Enti pubblici e Privati.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla meta metà del numero dei volontari associati.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di rapporto patrimoniale con l'associazioneuto.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale,  nei limiti consentitnei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
                                                                                   TITOLO III


Art. 7 Ammissione dei Soci - Può aderire all’associazione chiunque ne condivida le finalità, sia esso  persona fisica o Ente che abbia scopi e finalità analoghe o comunque non contrastanti con quelli previsti dal presente Statuto. In tale ultima ipotesi, l’Ente assumerà la denominazione di “Socio collettivo” e parteciperà alla vita associativa tramite un proprio rappresentante legale o suo delegato.
L’organo competente a deliberare sulle domande diberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio direttivo che decide con provvedimento motivato. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalitprie. In base alle disposizioni della Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finali-675/97 dell’Associazione, previo assenso scritto del Socio.
All’atto dell’ammissione, il Socio si impegna al versamento annuale della quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in sede di approvazione del Bilancio.
Art. 8 Diritti dei Soci - Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi solo se maggiorenni. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto. Hanno inoltre il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per per l’eventuale attività onerosa prestata per nome e conto dell’Associazione, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dagli organi direttivi dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.
Art. 9 Doveri dei Soci - I volontari aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle programmatiche emanate dal Consiglio.
Art. 10 Recesso/esclusione del Socio - Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha eesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dell’obbligo contributivo previsto dall’art. 7 e per altri gravi motivi che abbiano recato darecato danno morale e/o materiale all’’Associazione stessa.Associazione stessa.
L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al Socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. I Soci receduti e che che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono richiedere la restidei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.tuzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Gli Enti aderenti perdono la qualifica di “Socio collettivo” in caso di mancato rispetto dello Statuto o per altri gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera motivata dello stesso che deve essere comunicata all’interessato con lettera scritta.
Art. 11 Soci onorari - L’Assemblea può conferire la qualifica di “associato onorario” a coloro che abbiano particolari benemerenze.
                                                                                     TITOLO IV


Art. 12) Organi socialiOrgani sociali - Sono organi dell’Associazioni:

• l’Assemblea degli aderentil’Assemblea degli aderenti
• il Consiglio onsiglio direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori
l
Dette cariche sono conferite dall’Assemblea dei Soci e ricoperte in modo gratuito dagli eletti. Nel caso di dimissioni di uno o più membri, questi possono essere sostituiti per cooptazione dal Consiglio direttivo che deve sottoporre la la decisione ad approvazione della prima riunione utile dell’Assemblea soci.

Art. 13) L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’Associazione. I Soci Collettivi sono rappresentati dal proprio rappresentante protempore. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima convocazione con la presenza diretta o per delega scritta con la presenza diretta o per delega scritta della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida con il numero dei presenti e rappresentati per delega.
La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore tra la prima e la seconda convonda convocazione.

È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o quando viene convocata per il ando viene convocata per il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea si riunisce anche in sede diversa da quella legale almeno una volta all’anno per all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente.

Il Presidente del Consiglio direttivo convoca l’Assemblea a mezzo:
 avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite posta elettronica certificata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;;
 avviso affisso nei locali delocali della sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea riunita in via straordinaria, con esclusione della delibera di scioglimento di cui all’art. 22 del presente Statuto, è validamente costituita quando intervengono i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega validata dall’Organo dei revisori; sono espresse con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ad ogni Socio spetta un voto e può presentare una (fino a due deleghe) sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
Il verbale è conservato a cura del Presidente nella Sede dell’Associazione e trascritto su apposito Registro.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia

Art. 14 Compiti dell’Assemblea - L’Assemblea:

 nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicata l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
 discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risulted i risultati conseati conseguitiguiti;
 delibera in merito alla respondelibera dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro azioni di responsabilità contrari allo statuto o alla legge;
 delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenzai urgenza;
 approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 fissa l’ammontare del contributo associativo;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
 deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
Art. 15 Consiglio direttivo - L’Assemblea ordinaria elegge tramite votazione segreta fra i propri aderentii  componenti delnenti del Consiglio direttivo con un minimo di cinque ed un massimo di nove membri.  Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. Esso è l’organo che svolge le attività gestionali dell’Associazione di volontariato previste dallo Statuto o deliberate dall’Assemblea degli aderenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In particolare, il Consiglio direttivo:
 nomina al suo interno il Presidente, uno od eventualmente due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.
 amministra il patrimonio dell’Associazione.
 predispone le linee programmatiche, il Bilancio preventivo e consuntivo con le relative relaziorelazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
 delibera sull’ammissione ed esclusione dei Soci;
 nomina i rappresentanti dell’Associazione in Enti pubblici o altri Organismi esterni;
 delibera sulla modalità delle riscossioni delle entrate e dei pagamenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità decide il voto determinante del Presidbri presenti. 
Art. 16 ––Il Presidente dell’Associazione è Presidente del Consiglio direttivo. Esso rappresenta l’Associazione e compie compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.
Art. 17 –– Collegio dei Revisori dei Conti -- L’Assemblea ordinaria elegge tra i propri associati con votazione segreta, tre Revisori dei conti. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere revocati per gravi motiviper gravi motivi. Il Collegio è l’organo che svolge le attività di controllo contabile dell’Associazione, ad esso in particolare viene demandato ilcompito di:
 controllare il Bilancio preventivo;
 controllare il conto consuntivo;
 controllare l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
 controllare la regolare tenuta delle registrazioni contabili; 
 controllare la rispondenza del Bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale.
Fra i membri del Collegio dei Revisori viene eletto il Presidente del collegio; l’elezione spetta ai membri del Collegio nel corso della prima riunione. In caso di dimissioni di un componente, esso sarà sostito con la prcon la procedura elettiva di cui all’art. 12 del presente Statuto, nella prima Assemblea utile.
L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: 
 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00 
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità dipendenti occupati in media durante l’esercizio
La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’artl’art. 30 del . 30 del D.Lgs. 117/2017 D.Lgs. 117/2017

L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000.000,00
 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00 
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità
                                                                                       TITOLO V

Art. 18 – Finanziamento dell’Associazione -- Le spese correnti per il funzionamento dell'Associaziazione sono coperte dalle seguenti entrate:
• Quote ordinarie e straordinarie dei Soci - donazioni o lasciti - erogazioni provenienti da stanziamenti eventualmente deliberati da Enti pubblici e Privati - proventi da eventuali ed occasionali attività commercinali.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuito tra gli associati e dovrà essere destinato a finalità istituzionali che il Consiglio direttivo riterrà opportune.

Art. 19 – Patrimonio dell’AssociazionePatrimonio dell’Associazione -- I beni dell’Associazione sono beni immobilii, beni mobili registrati ed altri beni mobili. Tutti i beni sono acquisiti dall’Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel Registro degli inventari depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 – Contributi degli associati -- I contributi degli associati sono costituiti dalla Quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito dall’Assemblea che da diritto alla Tessera di Socio ed ogni altro contributo che gli associati possono versare spontaneamente.
Art. 21 – Erogazioni – donazioni – lasciti -- Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e lasciti testamentari, sono accettati dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea in merito e compie i relativi atti.

Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni -- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimtrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altro Ente del Terzo settore.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 23 – Bilancio consuntivo e preventivo -- L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno.

Il Bilancio consuntivo verrà redatto in conformità al DM. di cui all'art. 13 terzo comma delità al DM. di cui all'art. 13 terzo comma del D.lgs. D.lgs. 1117/2017. Al Bilancio consuntivo verrà allegata una relazione di missione che rappresenta le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

Il Bilancio preventivo redatto in conformità al DM. di cui all'art. 13 terzo comma del D.lgs. 117/2017 contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. È redatto redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Bilancio consuntivo e contiene l'ammontare della Quota sociale annua. Viene allegato il Programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto.

Art. 24 – Controlli sui Bilanci -- I Bilanci, consuntivo e preventivo, sono  controllati dal Collegio dei revisori. Il controllo è diretto all’accertamento della regolarità delle registrazioni contabili ed ammministrative, delle spese e delle entrate.

Il Collegio dei revisori redige una relazione dei controlli effettuati, nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, relazione che verrà letta all’Assemblea di Bilancio ed allegata ai Bilanci medesimi

Art. 25 – Approvazione del Bilancio consuntivo e preventivoione -- Il Bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dall’art. 13 dello Statuto.

L’Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Bilancio consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è depositato presso la Sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea.’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea.

La bozza del Biladel Bilancio preventivo corredata del programma delle attività è depositata presso la sede  dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultata da ogni Socio.
L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzapiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

                                                                                      TITOLO VI

Art. 26 – Collaboratori estern-- L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti di collaborazioneborazione sono regolati dalla legge sono regolati dalla legge
e dalla convenzione che verrà stipulata dall'Associazione ed ognuno dei lavoratori autonomi.

Il numero di lavoratori deve essere comunque inferiore al numero dei volontari che prestano la loro opera in modo gratuito.
                                                                                      TITOLO VII
Art. 27 – Libri socialiLibri sociali -- L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con gli associati, garantire trasparenza e democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:
• Libro soci Libro soci -- LiLibro giornbro giornale -- Libro dei verbali dell'Assemblea -- Libro dei verbali del Consiglio  direttivo -- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori –– Libro dei volontari non occasionali
                                                                                      TITOLO VIII
Art. 28 – Responsabilità dell'Associazione -- L'Associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati direttamente.
                                                                                      TITOLO IX
Art. 29 – Collegio arbitrale -- Qualunque controversia tra gli Associati e l'Associazione, sarà deman-data all'arbitrato di tre membri, amichevoli compositori delle controversie, uno nominato dal Socio, uno dal Consiglio direttivo, il terzo di comune accordo dai due membri nominati dalle parti.  Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure ed in modo inappellabile.
Art. 30 Art. 30 – Disposizioni finali -- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a Leggi e Regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.